Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonche tutti i rilievi ancorche non recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attivita delle amministrazioni stesse o dei loro uffici (art. 31, D.Lgs. 33 13, modificato dal D.Lgs. 97 16).